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Sabato, 24 Febbraio 2024 10:22

RIFORMA LAVORO SPORTIVO: IL QUADRO GENERALE DELLE MANSIONI AMMESSE

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e in particolare l’art. 25,così come modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120,  stabilisce che è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Altresì, il comma 6bis dello stesso art. 25, precisa che per Direttore di gara s’intendono  “i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico”.

Inoltre, il legislatore, in considerazione della specificità delle mansioni relative alle singole discipline sportive, al comma 1 ter dell’art. 25 , prevede che “Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno”.

La FIPAV, in ottemperanza al comma 1ter dell’art.25 sopra indicato, ha provveduto ad inviare al Dipartimento dello Sport un elenco delle mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive disciplinate dalla Federazione e previste nei Regolamenti Federali, oltre quelle espressamente indicate al comma 1 dell’art.25 citato. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, con decreto del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2024, pubblicato in data 22 febbraio 2024, relativamente alle attività svolte dalla FIPAV ha riconosciuto le seguenti ulteriori mansioni:
 

COMPONENTI COMMISSIONI ALLENATORI

Art. 4 regolamento struttura tecnica federale

TECNICI FORMATORI

Piani di studio formazione dei quadri tecnici e regolamento Volley S3

OSSERVATORI

Art.68 Regolamento Struttura Tecnica

DESIGNATORE /COMMISSIONI UFFICIALI DI GARA

Art. 17 E SEGG. Regolamento struttura tecnica RST

ADDETTI VIDEO-CHECK

ART. 100 Regolamento struttura tecnica RST

SUPERVISORI

ART. 40 Regolamento struttura tecnica RST

SCOUTMAN

ART. 1.5.6 REGOLAMENTO CAMPIONATI

VIDEOMAN

Guida formazione Quadri tecnici - pagina 11 - 

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE /ADDETTO ARBITRI

ART. 4.1 Regole di gioco e regolamento campionati; ART. 1.12 regolamento campionati

MOPPERS E RACCATTAPALLE

parte terza Regole di gioco

TECNICI DEI MATERIALI ED ATTEZZATURE

Regole di gioco - parte seconda - Installazioni ed attrezzature 

ADDETTI ANTIDOPING NON PROFESSIONISTI (CHAPERONES) 

Regolamento sanitario e antidoping - previsto da tutti i regolamenti delle FSN 

 

Si evidenzia che non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Al fine di una completa individuazione delle mansioni che rientrano nella fattispecie dei “lavoratori sportivi”, si precisa che relativamente alle discipline sportive svolte dalla FIPAV, sono già comprese in quelle tipicizzate dal primo comma dell’art. 25 (l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara) le seguenti mansioni:

  1. Smart coach;
  2. Delegati arbitrali;
  3. Giudici di linea;
  4. Giudice sportivo (non professionista);
  5. Segnapunti federale e assistente segnapunti;
  6. Arbitri formatori;
  7. Team manager

Pertanto, essendo già tipizzate dall’art. 25 del decreto legislativo 36/2021, anche le figure sopra indicate, rientrano nella fattispecie dei “lavoratori sportivi”.

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